Oggi sono state pubblicate le motivazioni della  Sentenza n.21367/2020 in cui la Corte di Cassazione per la prima volta ha preso posizione sulla legittimità costituzionale della sospensione dei termini di prescrizione stabilita dall’art. 83 comma 2 e 9 del decreto legge n.18/2020.

Tutte le perplessità già manifestate in news Sap al momento della diffusione della “informazione provvisoria”, trovano definitiva conferma dopo la lettura delle motivazioni. Alcuni passaggi con cui il principio di irretroattività viene ritenuto legittimamente derogabile, e legittmamente derogato ad opera del decreto legge, non solo non convincono, ma sembrano non cogliere la gravità della portata delle possibili conseguenze di una apertura a provvedimenti simili in futuro.

Si legge, in particolare, che  […….] l’esegesi della norma e la sua interpretazione non può essere condotta seguendo canoni già percorsi, ma deve in qualche misura fare i conti con la capacità adattativa delle norme e dei principi costituzioni di fronte alla emergenza generatosi da un fatto esogeno, estraneo all’ordinamento giuridico. […….] L’epidemia che ha colpito il paese ha reso necessaria l’adozione di molto drastiche misure  [….] per limitare il contagio sicchè la sospensione pressochè totale dell’attività giudiziaria [….] era misura emergenziale finalizzata allo scopo di prevenirne la diffusione. E per questo, in sostanza, il principio di irretroattività, ribadiamo inderogabile,  e che lo stesso art.  7 e 15 Cedu annovera fra  i diritti che non ammettono deroghe nemmeno in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, deve, secondo la Corte, qui manifestare la propria capacità adattativa alla neessità di far fronte al pericolo generato da un evento eccezionale.

Per questo, e per adesso, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, è sospeso il decorso della prescrizione:

  • fino all’11 Maggio in tutti i processi in cui era calendarizzata una udienza successiva al 9 Marzo e rinviata per l’emergenza
  •  fino al 30 Giugno in tutti i processi in cui è stato diposto il rinvio a partire dal 12 Maggio su disposizione dei dirigenti degli Uffici giudiziari