Sul tema della c.d. delega ex art. 16, c’è spesso confusione nel mondo del lavoro. La pronuncia Cass.Pen. . n. 38913 del 25 settembre 2023, con parole chiare, aiuta a comprendere l’orientamento dei giudici sul perimetro dell’obbligo di vigilanza del delegante: la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.