Quando abbiamo saputo della Sentenza Cassazione Penale n.  38914 del 25 settembre 2023, abbiamo immaginato che la condanna dell’RLS fosse motivata non dal suo ruolo, ma da un incarico operativo che a prescindere dalla carica, stava esercitando al momento del fatto. Ed invece la Sentenza va segnalata come unicum, perché conferma la condanna dell’imputato proprio per omissioni legate al suo importantissimo ruolo di RLS, avendo così  concorso a cagionare l’infortunio mortale di un lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico che svolgendo anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione, veniva investito da un carico di tubolari in acciaio. La colpa ascritta all’RLS era, come detto,  una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo del carrello elevatore. La Corte precisa che << come me noto, l’art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento. E la conferma deriva dall’accertamento che l’RLS non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.