Lo svolgimento dell’attività di sanificazione era regolamentato già prima dell’emergenza COVID da diversi provvedimenti normativi, anche risalenti, la Legge del 25 gennaio 1994 n. 82, il relativo Decreto di attuazione MISE del 07/07/1997 n. 274 e la Legge n.40 del 2 Aprile 2007. Tali norme attengono esclusivamente ai requisiti necessari per l’esercizio dell’attività in forma di impresa, quindi per l’iscrizione alle camere di commercio, e sono per ciò di poco ausilio se si cercano o se ne vogliono trarre degli indirizzi, tantomeno degli obblighi di rango normativo, per le modalità di effettuazione della attività a cui le imprese sono tenute a causa dell’epidemia.

Può essere comunque utile tenere presente che la Legge 82/1994 dà una definizione della attività di sanificazione, come del complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore; inoltre che l’art. 2, commi 2 e 3 del D.M. 274/97 stabilisce per le imprese che intendono svolgere l’attività di sanificazione, oltre quella di “normale” pulizia, il necessario possesso di alcuni requisiti tecnico professionali.

Con l’avvento dell’epidemia si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno introdotto obblighi e raccomandazioni anche molto dettagliati concernenti le modalità di esecuzione dell’attività, e che vogliamo riepilogare per cristallizzare il quadro della situazione ad oggi:

  • La Circolare 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute. E’ stato il primo provvedimento in cui si è trattato espressamente di Pulizia di ambienti non sanitari e stabilisce che in stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e “altri ambienti non sanitari” dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
  • Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (all.6 DPCM 26.04.2020). Nella parte dedicata alla  Pulizia e sanificazione in azienda è stabilito che:
    • L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, gli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
    • Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
    • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari /periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
    • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
  • Il Rapporto ISS 25/2020 del 15.05.2020: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
  • La Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 Maggio 2020 che fornisce letteralmente “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” ed indirizzata, come di consueto, fra gli altri anche alle maggiori associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato) ed agli organi preposti al controllo (NAS).

Proprio la circolare da ultimo richiamata contiene una affermazione rassicurante per tutti coloro che dovranno effettuare la sanificazione, laddove si legge che le indicazioni operative di sanificazione, inerenti in particolare le attività di disinfezione, descritte nel Protocollo e nel Rapporto ISS COVID n. 25/20 sono coerenti con quanto previsto dai Titoli IX e X del D.lgs. 81/08, e dalla Legge n.40/2007.

In effetti, i provvedimenti, nelle varie forme emanati – e su tutti il Rapporto ISS 25/20 che viene recepito nella circolare 17644 ed a cui non possiamo che rimandare integralmente – prendono in esame ogni aspetto che può essere oggetto di dubbio nell’approccio al problema, sia da parte delle imprese che materialmente eseguiranno l’attività, sia da parte delle imprese che dovranno organizzarsi per garantire la sanificazione degli ambienti: i casi in cui, in aggiunta alle normali pulizie, è necessario provvedere alla sanificazione (periodica o straordinaria), i tempi, le modalità da seguire negli ambienti chiusi o negli spazi aperti, le tutele da adottare per la salute degli operatori e dei successivi frequentatori degli ambienti, per finire alla gestione dei rifiuti prodotti durante l’attività. Il quadro si completa poi con il Rapporto ISS 19/20 contenente Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi relative ai prodotti da utilizzare e le modalità di utilizzo, rapporto parimenti recepito nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 Maggio 202.

Anche se dalla lettura dei provvedimenti sarà immediatamente chiaro a chi si accingerà ad occuparsi del problema, va comunque sottolineato che, per quanto l’attività di sanificazione possa essere stata dettagliatamente “disciplinata”  e per quanto le indicazioni operative siano state ritenute conformi al D.Lvo 81/08, la piena adeguatezza dell’attività di sanificazione eseguita presuppone che essa sia sempre preceduta da una preventiva valutazione del contesto dove deve essere eseguita, dall’analisi dell’ambiente di lavoro, delle attività che vi si svolgono, cosi come del tipo di superfici e materiali presenti nell’ambiente, nonché dell’uso che ne viene fatto. E’ implicito che di questa attività – prevista espressamente nei provvedimenti – vi deve essere traccia a dimostrazione che la procedura seguita ha garantito il risultato atteso e preteso dalle autorità sanitarie.

Ciò detto, le attività di sanificazione, anche se più approfondite e particolari, rimangono pur sempre attività di pulizia, pertanto possono essere svolte anche autonomamente; nelle aziende strutturate la scelta potrà ricadere sull’affidamento delle stesse a propri servizi interni o a imprese di pulizia esterne, in quest’ultimo caso secondo la valutazione di idoneità tecnico professionale all’esecuzione dell’appalto ai sensi del Dlgs 81/08.

In tutti i casi, però, è espressamente previsto – e le implicazioni sono ovvie in caso di controlli – che al fine di dimostrare il rispetto delle norme l’azienda dovrà tenere traccia dell’attività fatta, delle misure attuate, dei procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione eseguiti, dei prodotti utilizzati e aggiornerà in ogni momento le procedure secondo le istruzioni delle autorità sanitarie.

Da ultimo, sentiamo di dover ricordare che anche trattando lo specifico argomento della sanificazione degli ambienti, i provvedimenti  rimarcano sempre che il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto aziendale, per la tutela della propria salute e per quella della collettività. Questo valga a dimostrazione che l’azione di contrasto al contagio che deve essere attuata dalle aziende si deve certamente sviluppare su più livelli e deve essere organizzata con una visione e valutazione complessiva del problema, ma gli sforzi maggiori – e che certamente richiedono il maggior  impegno e costanza, vanno concentrati per ottenere la partecipazione di tutti i lavoratori, l’interiorizzazione da parte di essi dei comportamenti corretti, la sorveglianza. Concetti che riportano alla definizione di “formazione” contenuta nel D.Lvo 81/08, ovvero al processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure per l’identificazione gestione ed eliminazione dei rischi. Anche sotto questo profilo l’ISS ha pubblicato diversi “manifesti” che utilmente sfruttati possono contribuire a diffondere, con l’autorevolezza dell’Istituto, le regole da seguire nelle diverse situazioni.