Nella giornata del 15 dicembre 2021 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Rilevanti le novità apportate in sede di conversione rispetto a quanto originariamente previsto dal Decreto Legge (vedi ns precedente news del 26.10.2021).
In attesa della pubblicazione della Legge in conversione sulla Gazzetta Ufficiale, possiamo anticipare le seguenti importanti modifiche alla disciplina dettata dal D.L.vo 81/08:

  • viene modificato l’art. 18 (“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”) inserendo al comma 1 la nuova lettera b-bis per cui sarà obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 precisando che i contratti o gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. La violazione di tale obbligo viene punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 2.000 a € 6.000 ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. d) (“Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente”).
  • Viene modificato l’art. 19 (“Obblighi del preposto”) sostituendo la lettera a) del comma 1. Alla luce della nuova formulazione sarà dovere dei preposti sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizione e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Ricordiamo che la lettera a) dell’art. 19, comma 1 oggi vigente prevede che sia compito dei preposti “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti”; la violazione del nuovo art. 19, comma 1, lett. a) viene punita con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da € 438,40 a € 1.315,20 ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. a) (“Sanzioni per il preposto”).
  • Sempre all’art. 19, comma 1, viene introdotta una nuova lettera f-bis) secondo cui è dovere del preposto in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Anche la violazione di tale nuovo obbligo viene punita con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da € 438,40 a € 1.315,20 ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. a) (“Sanzioni per il preposto”).
  • Viene modificato l’art. 26 (“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”) inserendo un nuovo comma 8-bis secondo cui nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. La violazione di tale obbligo viene punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 2.000 a € 6.000 ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. d) (“Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente”).
  • viene modificato l’art. 37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) prevedendo, mediante l’aggiunta di un nuovo periodo al comma 2, che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: l’individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • L’art. 37 viene ancora modificato, aggiungendo all’attuale comma 5 – “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro – le previsioni per cui l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
  • Sempre con riferimento all’art. 37 viene poi sostituito il comma 7 – che attualmente prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di offrire a dirigenti e proposti un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro – per cui il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. La violazione di tale obbligo viene punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.315,20 a 5.699,20 ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c) (“Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente”).
  • Con specifico riferimento alla formazione dei preposti viene inserito un nuovo comma 7-ter nell’articolo 37 secondo cui per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogniqualvolta sia reso necessario dall’evoluzione dei rischi o dall’insorgenza di nuovi rischi.La violazione di tale obbligo viene punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.315,20 a 5.699,20 ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c) (“Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente”).

Ricordiamo che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 55, la mancata formazione così come il mancato addestramento rientrano tra quelle ipotesi di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro che possono giustificare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 e dell’allegato 1 del medesimo D.L.vo 81/08 così come modificati dal D.L. 146/2021, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.