Segnaliamo ai lettori la pubblicazione, in Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2022, del decreto-legge n. 13/2022 recante  «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi)».
Il decreto contiene anche il pacchetto di norme voluto dal governo per arginare il fenomeno dei rilevantissimi abusi emersi nelle pratiche legate ai noti incentivi di ristrutturazione edilizia (c.d. superbonus 110).

Ecco di seguito le modifiche introdotte al Codice penale:
1) ART. 316 BIS – CODICE PENALE – MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO
E’ stata rinominata la rubrica in malversazione di erogazioni pubbliche (al posto della vecchia dicitura malversazione a danno dello Stato). Inoltre la norma sanziona ora «contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate».
Il nuovo testo normativo diventa il seguente:
ART. 316 BIS – CODICE PENALE – MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE
«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

2) ART. 316 TER – CODICE PENALE – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO
Anche la rubrica di questo articolo è cambiata essendo state sostituite le parole «a danno dello Stato» con «pubbliche» ed è stata aggiunta la frode che riguarda anche le «sovvenzioni».
Il nuovo testo normativo diventa il seguente:
316 TER – CODICE PENALE – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE
«
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

3) ART. 640 BIS – CODICE PENALE – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE
Anche in questo caso è stato aggiunto l’esplicito riferimento alle «sovvenzioni» nell’elenco delle erogazioni pubbliche tutelate dalla norma incriminatrice, per un testo novellato che diventa il seguente:
640 BIS – CODICE PENALE – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE
«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee»