Gli ultimi interventi legislativi che si sono rincorsi in materia agroalimentare si prestano a irriverenti giochi di parole, col D.lgs 27/2021 – che avrebbe dovuto riordinare la disciplina – che sembrava la classica ciambella uscita senza buco, la Corte di Cassazione che commentando lo stesso decreto pareva piangere già sul latto versato, e il legislatore, intervenuto in limine col decreto legge 42/21, recuperare in extremis una maionese impazzita, quando la frittata sembrava ormai fatta.

La storia merita di essere ricapitolata, per avere chiaro il quadro normativo di riferimento attualmente delineato, che rischia altrimenti di rimanere confuso alle migliaia di operatori del settore e ai consumatori stessi, posto che le norme a presidio del c.d. ordine alimentare sono volte ad assicurare una protezione immediata a che qualunque prodotto alimentare giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura (Cass. Pen. Sez. III n.19686/2018).

La tutela del consumatore in materia agroalimentare si articola su tre livelli: le condotte più gravi sono previste e punite dalle norme contenute nel codice penale; altre ipotesi di reato contravvenzionali per condotte meno gravi sono poi contenute nella Legge 283/1962 a cui infine si aggiungono violazioni di lieve gravità punite esclusivamente in via amministrativa.

Nel 2017, col regolamento Europeo 625/2017 l’Unione intese stabilire norme comuni per i controlli ufficiali volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della sanità delle piante fosse correttamente applicata e resa esecutiva in tutti gli stati membri in maniera armonizzata.

Sulla base della Legge delega 117 del 2019, in attuazione del regolamento, il governo italiano promulga il Decreto legislativo 27/2021 prevedendone l’entrata in vigore il 26.03.2021. Proprio il D.lgs 27/2021, adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 625/2017, oltre a regolamentare le attività di controllo della filiera, prevedeva al suo interno l’espressa e pressochè totale abrogazione di norme armonizzate nel decreto, e della Legge 283/1962 comprese tutte le ipotesi di reato contravvenzionale ivi previste all’ art. 5 che, ricordiamo, vietava l’impiego, la vendita, o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande:

  • Private (anche in parte) dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale.
  • In cattivo stato di conservazione.
  • Con cariche microbiotiche superiori ai limiti.
  • Insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare una preesistente alterazione.
  • [..]
  • Con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o non rientranti nelle prescrizioni.
  • Che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.

    Le scelte di politica criminale sono di esclusiva riserva del legislatore che quindi legittimamente e liberamente aveva optato per alleggerire il sovraccarico sistema penale e rimandare la sanzionabilità degli abrogati reati a norme amministrative di ugual peso dissuasivo. Anche il Regolamento europeo del resto, lasciava libertà agli stati membri di scegliere il sistema sanzionatorio più efficace.

    Complici, forse, il diffondersi di una sempre più forte sensibilità al tema negli ultimi anni, e una altrettanto dilagante esuberanza incriminatrice, la scelta dell’abrogazione deve essere stata (mal)intesa come una rinuncia a traguardi di tutela già raggiunti negli anni 60, al punto che persino la Corte di Cassazione, che le leggi deve solo applicare, nella relazione 13/2021 del 17 Marzo 2021 (Relazione su novità normativa) sottolineava con un certo allarmismo il venir meno delle ipotesi di reato della L. 238, e come il “D.lgs non sembrava affatto aver perseguito una (intenzionale) politica di depenalizzazione delle contravvenzioni alimentari con contestuale loro trasformazione in illeciti amministrativi essendosi piuttosto il legislatore delegato limitato ad abrogare la L. 283/1962, recependo sul punto la proposta di intesa Stato – Regioni, nel contesto del riordino della disciplina domestica in materia di controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi”, ipotizzando l’incostituzionalità delle norme abrogatrici e fornendo a tutti gli operatori le coordinate per porre la questione alla Corte Costituzionale e tornare allo status quo.

    Si giunge così al D.l. 42/2021, “misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, con cui il legislatore evita l’effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo della legge 30 aprile 1962, n. 283, decreto che entra in vigore proprio il 25 Marzo, ovvero un giorno prima del D.lgs che quei reati avrebbe abrogato.

    Allo stato dunque nessun reato è stato abrogato; non ci resta che attendere 60 giorni per scoprire se il D.legge 42/2021 sarà convertito in Legge, se al contrario decadrà perdendo i suoi effetti fin dall’inizio e, in questo caso, se sarà costruito un efficace sistema sanzionatorio amministrativo che non provochi reazioni, più o meno motivate, condivisibili, legittime.