Nel corso delle ultime due legislature la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni contenuta nel codice di procedura penale è stata al centro del dibattito parlamentare. Nella scorsa legislatura è stata oggetto di una estensiva riforma, che ha preso le mosse dalla legge n. 103 del 2017, la quale conteneva, tra le altre, la delega al Governo per la riforma della disciplina delleintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, concretizzatasi con l’emanazione del decreto legislativo n.216 del 2017 (c.d. riforma Orlando). L’entrata in vigore della riforma, inizialmente prevista per il 26 luglio 2018, è stata più volte procrastinata,sia nella scorsa legislatura che nella legislatura in corso, fino a giungere all’adozione del decreto-legge n.161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, che ha ampiamente modificato la riforma stessa, in parte ripristinando la disciplina prevista nel codice di procedura penale, tuttora in vigore, in parte apportando ulteriori innovazioni. Allo stato attuale, a seguito dell’ultimo differimento operato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 28 del 2020, l’applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come risultantedalle modifiche apportate al d.lgs. n. 216 del 2017 dal d.l. n. 161 del 2019) è prevista per i procedimentipenali iscritti dopo il 31 agosto 2020.
Il decreto-legge 161/2019
Con riguardo alle novità apportate alla disciplina delle intercettazioni il decreto-legge n. 161 è intervenuto sia sul codice di procedura penale, sia sulle disposizioni di attuazione. In diversi casi, tra l’altro,sono state soppresse le disposizioni della riforma del 2017 e ripristinati i testi nella versione anterioreall’intervento normativo, attualmente vigente; le modifiche apportate dal Senato in taluni casi hanno invece ripristinato il testo della riforma Orlando.Tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge (art. 2, comma 1, lettere a-q)):
- dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan già consentite per idelitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricatidi pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro lapubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, ancheindirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono». Inoltre, inrelazione a tali delitti, l’intercettazione con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l’utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
- con riferimento all’esecuzione delle intercettazioni, ripropone sostanzialmente la formulazioneantecedente la riforma del 2017, con particolare riguardo: alla trasmissione dei verbali delleintercettazioni; all’immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e diascoltare le registrazioni; all’apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell’ambito di una apposita udienza camerale. In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
- ripristina le disposizioni (già abolite dalla riforma) relative alla possibilità che alle operazioni di stralcio partecipino sia il PM che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;
- introduce la possibilità per il giudice, con il consenso delle parti, di disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia. In caso di contestazioni si dovrà procedere alla trascrizione integrale;
- estende la possibilità di usarei risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispettoa quello nel quale l’intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l’uso di questo mezzo di prova.
- consente l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale. I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l’accertamento di tali delitti;
- il pubblico ministero, ove non abbia proceduto al deposito in precedenza, una volta concluse leindagini preliminari, indicherà le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento,
- Con l’avviso di conclusione delle indagini preiminari verrà dato avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per vi atelematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM. La nuova disposizione riconosce inoltre aldifensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l’elenco delle ulteriori registrazioniritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero;
- prevede l’abrogazione degli articoli riguardanti il procedimento di stralcio nonché la trascrizione delle intercettazioni in fase dibattimentale introdotti dalla riforma Orlando ∗.
∗Camera dei deputati, Servizio Studi XVIII legislatura