Pubblichiamo il testo di una recente sentenza della Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale (n. 38908 del 25 settembre 2023) che riporta, speriamo definitivamente, nel suo corretto alveo l’accertamento della colpa nei processi per infortuni sul lavoro.
I giudici del merito hanno individuato la colpa del ricorrente esclusivamente sulla base dell’evento verificatosi, mediante una tipica valutazione ex post, così sintetizzabile: posto che il lavoratore ha subito lesioni per essere stato colpito (per un errore dell’operatore) da un movimento laterale della benna dell’escavatore, il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire ai propri operai un macchinario diverso, segnatamente una gru con cestello a movimentazione solo verticale, la quale certamente non avrebbe colpito la persona offesa. In tale prospettiva, la sentenza impugnata ritiene nel caso violate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 70 e art. 71, comma 1, che impongono al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee alle lavorazioni e conformi ai requisiti di sicurezza.
Ebbene, premesso che il richiamo alle suddette disposizioni del decreto n. 81 non appare pertinente al caso in esame, avuto riguardo ai requisiti di sicurezza dell’escavatore utilizzato dai lavoratori, di cui non è stata accertata l’insussistenza nella sentenza impugnata, si deve qui ribadire che l’individuazione della regola cautelare violata, ai fini dell’individuazione della colpa (civile, nel caso, ma il discorso non cambia), non può prendere le mosse dall’evento verificatosi, per poi andare a ritroso, chiedendosi quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo, così dandosi una risposta ovvia (nel caso, utilizzo di un apparecchio a movimentazione verticale).
Un simile ragionamento, frutto della nota distorsione (bias) cognitiva del “senno di poi” (hindsight bias), renderebbe colposo qualsiasi comportamento umano causativo di danno, poiché è (quasi) sempre possibile, dopo l’evento, ipotizzare un comportamento alternativo corretto e idoneo ad impedirlo. Invece, come acutamente osservato in un recente arresto giurisprudenziale, la regola cautelare che si assume violata deve essere preesistente al fatto, nel senso che il comportamento doveroso basato sulla diligenza, prudenza e perizia deve essere desunto in concreto ed “ex ante”, giammai “ex post”
In altri termini, il giudizio sulla colpa da fatto illecito (civilistico o penalistico) non deve essere condizionato da ciò che è successo, ma deve essere formulato sulla scorta di una attenta analisi della situazione antecedente il verificarsi dell’evento, tenendo anche conto delle informazioni conosciute (o conoscibili) dal soggetto (presunto responsabile) al momento della sua decisione di assumere la condotta (commissiva o omissiva) causativa del danno.
Nel caso di specie, inoltre, il percorso argomentativo della Corte territoriale appare carente ed illogico: non è dato comprendere per quale motivo l’escavatore utilizzato non sarebbe stato idoneo alla raccolta di pezzi di legno dallo scavo; tutto quello che doveva fare l’escavatorista era collocare la benna nei pressi del soggetto infortunato e disattivare il joystick, in maniera tale da evitare movimenti accidentali del braccio della macchina; la benna poteva poi essere tranquillamente riempita dall’operaio addetto alla raccolta dei pezzi di risulta, con successivo allontanamento del medesimo dal raggio di azione dell’escavatore, al fine di consentire all’escavatorista di tirare su la benna con il materiale al suo interno. Del resto, neanche vengono addebitati al datore di lavoro condotte attinenti a deficit di formazione/informazione nei confronti dei suoi dipendenti, per cui anche da tale prospettiva non vengono individuati precisi profili di responsabilità del medesimo per l’incidente occorso.
In definitiva, la sentenza impugnata non ha individuato disposizioni che imponessero, ex ante, di dotare i lavoratori di un diverso macchinario per la movimentazione dei pezzi di risulta dallo scavo, avendole desunte solo a seguito di una inaccettabile elaborazione “creativa”, frutto di una valutazione ex post. Per contro, in tema di colpa generica (ed anche ai fini della responsabilità civile), la regola cautelare applicabile al caso concreto deve essere preesistente al fatto e desumibile sulla base di un processo ricognitivo, che tenga conto dei tratti tipici caratterizzanti l’evento e del sapere scientifico, tecnico o esperienziale esistente in quel dato momento storico. Si tratta, in altri termini, di individuare una regola cautelare astratta, valida per tutta la categoria di eventi che attengono al caso attenzionato e non solo per il singolo evento concreto. La Corte territoriale, invece, si è limitata a muovere a ritroso dalla situazione di fatto così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi, in tal modo “creando” la regola cautelare dell’evento singolare e non una regola astratta, oggettivamente desumibile dai tratti tipici caratterizzanti l’evento e idonea a prevenire eventi analoghi a quello effettivamente occorso.