Sulla G.U. del 9 ottobre 2023 è stata pubblicata la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.
La Legge, che entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, modifica:
- l’art. 24 del D.L.vo 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) introducendo tra i reati presupposto ivi elencati quelli previsti dagli articoli 353 e 353-bis c.p.
- l’art.25-octies.1 del D.L.vo 231/2001 (“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”) introducendo un nuovo comma 2-bis che estende la responsabilità amministrativa dell’ente alla commissione del delitto di cui all’art. 512-bis c.p.
Riportiamo, pertanto, i testi dei tre nuovi reati presupposto:
- 353 c.p. “Turbata libertà degli incanti”
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da personale legalmente autorizzata; ma sono ridotte della metà.
- 353-bis c.p. “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.
- 512-bis c.p. “Trasferimento fraudolento di valori”
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sette anni