Come noto, il Dlgs 231/01 prevede la responsabilità della azienda per i reati commessi dai propri esponenti nel suo interesse e/o a vantaggio.
Tale forma di responsabilità risponde alla logica di considerare meritevole di sanzione la Società che non si sia organizzata in modo idoneo per impedire la commissione del reato, per non aver adottato o attuato le misure capaci di prevenirlo.
Il rischio di contagio da COVID – 19 si è affacciato nel nostro paese improvvisamente, determinando una vera e propria emergenza sanitaria e parallelamente problemi assolutamente nuovi anche per le aziende, da affrontare certamente nell’immediato, ma con la consapevolezza sempre maggiore di doversi strutturare per una gestione del rischio ordinaria e sul lungo periodo.
La gestione del rischio di contagio, di eventuali casi positivi, la decisione di operare o meno in smartworking, obbliga l’azienda a prendere decisioni assai delicate che possono impattare sulla commissione dei reati previsti dal Decreto, in primis, le “lesioni colpose” (590 c.p.) e l’”omicidio colposo” (589 c.p.) commessi in violazione delle norme che tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro.
In questa situazione è doveroso domandarsi “se” e “che cosa” deve fare l’Organismo di Vigilanza.
Sappiamo bene che, per legge, l’Organismo di Vigilanza ha anche un compito di impulso, avendo, non solo il compito di verificare l’efficienza ed efficacia del Modello rispetto alla prevenzione ed alla commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche quello di formulare proposte all’organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti del Modello stesso.
Spetta dunque senz’altro all’OdV valutare se l’avvento del rischio di contagio da COVID -19 abbia determinato l’esigenza di modifica del modello per impedire la commissione del reato presupposto di cui agli artt. 589 C.p. 590 C.p. e poi anche, più in generale, se i cambiamenti delle modalità di lavoro stabiliti per far fronte al rischio di contagio o di crisi dell’impresa possano impattare sulla commissione di altri reati presupposto e quindi suggerire ulteriori implementazioni del Modello.
Teniamo a sottolineare che nella attuale fase di forte contenimento dei contagi che si cerca di conseguire attraverso rigidi provvedimenti governativi, la tempestività nell’adozione delle misure appropriate da parte dell’azienda per affrontare il rischio di contagio, soprattutto nel caso in cui non operi in smart working, è cruciale per neutralizzare il rischio di un procedimento penale a cario dell’azienda per omessa o tardiva adozione delle misure necessarie, pertanto si comprende bene l’importanza di un pronto sollecito dell’OdV nei casi in cui il Modello nella versione esistente appaia carente a far fronte a situazioni del genere.
Le aziende più strutturate si sono fin da subito organizzate con comitati interni ad hoc per la gestione dell’emergenza che debbono diventare interlocutori preferenziali con l’Odv al fine di garantire un flusso di informazioni diretto ed efficace rispetto ad una situazione in veloce evoluzione.
Definito il flusso di informazioni, l’OdV non si può limitare a prendere atto delle modalità stabilite dall’azienda per far fronte al rischio, ma deve valutare se le misure previste sono idonee a dare attuazione al Modello, e se sono conformi a quanto stabilito nella parte speciale elaborata per la prevenzione dei reati di omicidio colposo/lesioni colpose. L’OdV deve inoltre essere costantemente informato delle eventuali e temporanee modifiche o deroghe a procedure di lavoro che erano state adottate nel Modello allo scopo di prevenire la commissioni di altri reati presupposto.