Nella giornata di oggi, Il Garante della privacy ha ritenuto di intervenire per chiarire la legittimità di taluni controlli che Datori di Lavoro pubblici / privati intenderebbero svolgere (o hanno iniziato a svolgere) su visitatori/utenti che accedono ai luoghi di lavoro, al fine di scongiurare il rischio di contagio da COVID-19 – Corona Virus. Come era prevedibile, il Garante ha chiarito che I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Ciò in quanto la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo, prosegue il Garante, spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. Conformemente a quanto stabilito dal D.Lvo 81/08, resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Se è vero che la decisione del Garante si presta a diverse e intuibili obiezioni e il risultato sarà quello di rendere ancor più problematico il proseguimento dell’attività d’impresa nel prossimo futuro, prendiamo comunque atto del fatto che, almeno, sul punto è stata fatta inequivocabile chiarezza e fino a che non verranno espressamente consentiti, ci auguriamo il prima possibile, i controlli sono del tutto illegittimi.