La costituzione di parte civile nel processo è da sempre un terreno di scontro che si è acuito via via negli anni in cui si è assistito al proliferare di soggetti che entravano nel processo avanzando richieste risarcitorie, forti di una giurisprudenza molto permissiva che non consentiva al Giudice un serio filtro sulla loro reale legittimazione. A parte rare eccezioni, in cui  Giudici  più aderenti al dato normativo rigettavano le richieste di costituzione ponendosi espressamente e consapevolmente contro l’orientamento di legittimità, nella maggior parte dei casi si assisteva ad ordinanze che consentivano di partecipare al processo ai soggetti più disparati che neppure indicavano, non essendone in grado,  il titolo e le ragioni delle proprie domande risarcitorie.

Le Sezioni Unite sulla scia di alcune norme introdotte dalla riforma Cartabia, hanno ora preso sul punto una posizione assolutamente netta che costituisce un punto di non ritorno sui requisiti che d’ora in avanti dovrà avere la costituzione di parte civile nel processo per potersi ritenere ammissibile. Finalmente dunque la domanda risarcitoria avanzata in sede penale non potrà più godere immotivatamente  di meno vincoli rispetto a quella avanzata in sede civile.

Lo spunto per inaugurare questo nuovo orientamento viene offerto dall’art. 573 comma 1-bis C.p.p., figlio della riforma con cui si prevede che quando la sentenza (penale) è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Se dunque – motiva la Corte – il giudizio sul risarcimento del danno può iniziare in sede penale e proseguire in sede civile, fin dall’inizio la parte civile che vorrà avanzare domanda di risarcimento dovrà farlo “strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile“. [..] e dunque “se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capo d’imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza, ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina“.

Sarà quindi  “necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile, come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questa Corte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore; cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa“.