E’ trascorso quasi un mese dall’emanazione del decreto legge 127/2021 che prevedeva l’estensione dell’obbligo di green pass al settore del lavoro pubblico e privato.
A soli due giorni dall’entrata in vigore, e dopo il frenetico succedersi di circolari, DPCM, pareri del Garante, proviamo a fare il punto della situazione, senza entrare nello specifico di alcuni problemi che l’applicazione della legge  crea, vuoi per i vuoti normativi che nonostante gli intenti si riscontrano all’atto pratico, vuoi per le difficoltà che potrebbero sorgere nell’attenersi alle sue disposizioni senza entrare in confitto con altre.  Quelle che seguono sono dunque le regole che  dal 15 Ottobre prossimo e fino al 31 Dicembre  i datori di lavoro, al netto delle novità che certamente interverranno, dovranno seguire.

La Certificazione è rilasciata a chi ha fatto almeno una dose di vaccino oppure è risultato negativo a un tampone oppure è guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Le esclusioni dall’obbligo di Green pass sono minime e di scarso o nullo interesse per i nostri lettori. Nel dubbio basti sempre regolarsi secondo il principio che la certificazione deve essere posseduta da chiunque a qualunque titolo in forza di un qualsiasi contratto di lavoro o in qualità di professionista autonomo acceda al luogo di lavoro ai fini di svolgere la propria attività. Gli unici esentati all’esibizione del Green pass sono coloro che hanno avuto l’esenzione dal vaccino che dunque potranno avere accesso al luogo di lavoro anche senza tamponi. Il Ministero della Salute con la circolare 35309/2021 ha stabilito i requisiti che devono avere i certificati di esenzione che danno diritto all’accesso.
Per quanto concerne la validità del tampone che dà diritto all’accesso, è utile riassumere che il tampone molecolare avrà validità di 72 ore, mentre il tampone rapido (test antigenico) di 48 ore, così come il tampone molecolare con prelievo salivare. Quest’ultimo però per essere valido, deve essere processato da un laboratorio. L’esibizione dell’esito di qualunque tampone non consente al datore di lavoro di permettere l’accesso ai luoghi che è subordinato esclusivamente al possesso del Green pass. Il Ministero prevede che il Green pass per chi esegue il tampone sarà generato nell’arco di poche ore dall’effettuazione dello stesso.

Il controllo del possesso del Green pass è effettuato dai datori di lavoro che devono aver definito le modalità’ operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nel DPCM adottato il 13 Ottobre per la Pubblica Amministrazione è stabilito che i controlli a campione devono riguardare con cadenza giornaliera non meno del 20% del personale in servizio. Tale percentuale potrebbe essere presa a riferimento anche dai datori di lavoro privati.

Il datore di lavoro può delegare formalmente uno o più incaricati della verifica del Green pass.

In caso di lavoratori in appalto l’obbligo di verifica è posto dal decreto in capo al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, ma anche del committente.

Il lavoratore è tenuto a non presentarsi al lavoro nel caso in cui non sia munito di Green pass.È pertanto  preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità operative di controllo adottate dal datore di lavoro. Che sia il primo “responsabile” della sicurezza del posto di lavoro lo dimostra la previsione del decreto che punisce con la multa da 600 a 1500 Euro il lavoratore che sia entrato al lavoro senza essere munito di Green pass.

Il datore di lavoro non potrà assolutamente chiedere o conservare una copia del Green pass, ma ai sensi del D.L. 139 dell’8 ottobre 2021 potrà richiedere, preventivamente al lavoratore una comunicazione relativa al possesso del certificato verde COVID-19, per poter soddisfare le esigenze organizzative.

Il lavoratore senza Green pass è considerato assente ingiustificato, senza retribuzione; tuttavia mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro e la mancanza di Green pass non può di per se rilevare dal punto di vista disciplinare.

Solo per le imprese con meno di quindici dipendenti è previsto che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.