Il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 detta misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19 ed è per sua natura norma transitoria e speciale.

Al corpo del Decreto, già convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, è stato inserito l’art. 9 septies, non ancora convertito, con D.L. 21 settembre 2021 n. 127 che qui vogliamo considerare e che disciplina l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato. Più in particolare vogliamo considerare i problemi connessi all’accesso ai luoghi di lavoro da parte di soggetti senza certificazione o con certificazione falsa o contraffatta.

La certificazione verde Covid-19, come definita dall’art. 9 del D.L. 52, è documento rilasciato sulla base delle condizioni fissate dal decreto stesso, dall’autorità sanitaria, ed è l’unico documento che consente lo svolgimento delle attività previste dal decreto. Come tale costituisce una certificazione la cui alterazione o contraffazione sono sanzionate dalle pene previste dal capo III del Titolo VII del Codice Penale.

L’inquadramento del certificato verde Covid-19 fra i certificati assistiti dalle sanzioni previste dal Codice Penale consente di definire come incaricati di pubblico servizio i soggetti che il datore di lavoro ha individuato, con atto formale, come incaricati all’accertamento delle violazioni dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori, così come previsto dall’art. 9 septies.

Il fatto che le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche siano definite dal datore di lavoro e che sia esso stesso o un suo delegato a eseguire materialmente il controllo, non fa venir meno la qualifica pubblica degli addetti all’accertamento e controllo i quali traducono in concreto un obbligo previsto dalla legge per finalità di interesse pubblico e la cui violazione è sanzionata, sia pure in via amministrativa.

Sempre nello stesso art. 9 septies, con il comma 10, si prescrive che i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, trasmettano al Prefetto gli atti relativi alla violazione, il ché sta ponendo i primi delicati problemi, nei casi in cui qualche lavoratore abbia tentato o abbia avuto accesso ai luoghi di lavoro, in relazione a:

sussistenza di un obbligo di trasmissione degli atti

– quando si verifichi l’obbligo di trasmissione

– a chi spetti l’obbligo di trasmissione

L’obbligo di trasmissione al Prefetto degli atti relativi è obbligo espressamente previsto dall’art. 9 comma 10 ed è formulato al fine di consentire l’applicazione delle sanzioni.

L’obbligo insorge nel momento in cui è avvenuto l’accesso e non a fronte di un semplice tentativo sventato dai controlli.

L’accesso indebito può avvenire attraverso diversi sistemi, come ad esempio approfittare di modalità di controllo a campione, approfittare di negligenza nei controlli, di deficienza nelle modalità di controllo, usando un certificato falso o contraffatto, usando un certificato pertinente ad altra persona.

L’individuazione del soggetto obbligato alla segnalazione pone un qualche problema particolarmente nelle aziende di grandi dimensioni nelle quali i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi sono, in prima battuta, soggetti che non rivestono qualifiche dirigenziali e talora anche soggetti non dipendenti dall’Azienda, ma che svolgono la funzione legittimamente solo per il formale e specifico incarico ricevuto dal Datore di Lavoro.

La gravità delle conseguenze che possono ricadere sul soggetto autore della violazione, che diviene oggetto di sanzione amministrativa, possibile oggetto di sanzione disciplinare a sensi del comma 8 dell’art. 9 septies, possibile oggetto di sanzione penale nel caso di certificato falso o contraffatto, consigliano che alla constatazione della violazione da parte del personale incaricato che si limiterà ad impedire l’accesso, nel caso di accesso abusivo segua una prima segnalazione ad un soggetto adeguato (es. responsabile del personale) anch’esso individuato ritualmente dal Datore di Lavoro, che provveda a sua volta alla segnalazione al Prefetto.

I tentativi di accedere al posto di lavoro con artifici vari devono essere anch’essi segnalati agli organi societari competenti per la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari. Se dipendenti di altre imprese vanno segnalati ai loro Datori di Lavoro.