L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 come modificato dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215 apporta una serie di modifiche alle regole per la formazione e l’addestramento del personale. All’interno di molte imprese si stanno diffondendo diversi dubbi  che proviamo sinteticamente a chiarire. La norma  in particolare prevede:
1) Adozione di un nuovo accordo Stato – Regioni con modifica di quanto in vigore e individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione e della verifica di apprendimento (comma 2).
2) Destinatari della formazione obbligatoria, oltre i dirigenti e i preposti anche i datori di lavoro che devono ricevere una specifica formazione, sempre secondo quanto previsto dall’accordo Stato – Regioni
3) La formazione va svolta al momento della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie o di nuove sostanze (comma 4 e 6).
4) La formazione deve essere svolta per il preposto con “modalità in presenza” e ripetuta con cadenza almeno biennale (comma 7 ter)
Restano ferme le disposizioni già in vigore (comma 3 secondo periodo)
5) L’addestramento – distinto dalla formazione come da definizione dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 (comma 1 lett. cc) – viene effettuato sul luogo di lavoro con i contenuti indicati dalla norma e gli interventi di addestramento devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato (comma 5).
Seguono norme speciali per i lavoratori autonomi (comma 8) i lavoratori addetti alle emergenze (comma 9) per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (comma 10) e per i lavoratori immigrati (comma 13).
Le competenze acquisite con la formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 comma 1 lett. i) dal D.Lgs. 276/2003 (comma 14).

La farraginosità dell’art. 37 come risulta dalle modifiche apportate dalla L. 215/2021 ha richiesto la premessa e richiede quale chiarimento.
Non è vero che non esistono disposizioni transitorie: il comma 3 che recita “restano ferme le disposizioni già in vigore la formazione … è definita mediante l’accordo di cui al comma 2” significa che fino all’entrata in vigore del nuovo accordo Stato – Regioni (quindi entro il termine di dodici mesi) rimangono ferme le disposizioni precedenti circa le modalità e i contenuti della formazione per cui rimane valida anche la modalità di formazione a distanza. Lo stato di emergenza conseguente alla diffusione del contagio da Covid è un argomento di supporto. Pensiamo però che a breve dovrà intervenire qualche chiarimento ministeriale sul punto.
La cadenza è fissata con periodicità almeno biennale. Ciò significa che il periodo può essere più ristretto e che la formazione intervenuta prima dell’entrata in vigore dell’accordo verrà fatta con le modalità e i contenuti dell’accordo stesso sia per quanto riguarda la formazione periodica che per quella specifica (nuove assunzioni, introduzione di nuove apparecchiature e così via). Il periodo di due anni per la formazione dopo il nuovo accordo decorrerà da quando è stata effettuata la formazione precedente anche se svolta secondo quanto stabilito con l’accordo attualmente vigente.
Una cura e attenzione particolare va riservata alla formazione di dirigenti e preposti, per i quali con le modifiche dell’art. 20 del D.Lgs. viene enfatizzato l’obbligo di vigilanza, già previsto ma spesso sottovalutato.
Conviene alle aziende già ora attrezzarsi al meglio per la tracciatura della formazione sia per la registrazione degli addetti che per i contenuti.
L’addestramento è attività tutta da organizzare e essendo attività sulla quale non è previsto un intervento dell’accordo Stato – Regioni, riteniamo che la norma che lo prevede entri in vigore da subito. Pensiamo che sia necessaria una procedura che stabilisca i criteri e le modalità dell’addestramento, i contenuti, i tempi, le eventuali periodicità, i contenuti, la tenuta del registro, cambio mansioni, scelta delle persone addette ad effettuarlo e quanto altro può servire.