Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” entra in vigore dal 30 marzo 2023 e si applicherà a decorrere dal 15 luglio 2023, ad eccezione della specifica disciplina prevista per aalcuni soggetti del settore privato.

  1. CHI SONO I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ?
  • le imprese private che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, oppure che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, in materia soprattutto di protezione del risparmio, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto questa media di lavoratori subordinati
  • le imprese private che hanno adottato Modelli di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e che hanno nominato un Organismo di Vigilanza (ODV).
  • i soggetti del settore pubblico ed altri soggetti previsti all’articolo 1 del D.Lgs. 24/23.

      2. CHE TIPO DI SEGNALAZIONI PREVEDE IL DECRETO ?

  • Il nuovo decreto prevede, oltre alla ordinaria facoltà, in capo ai segnalanti, di rivolgere segnalazioni attraverso canali interni all’organizzazione, anche la possibilità di rivolgere all’ANAC segnalazioni esterne. Si tratta di un canale di comunicazione indipendente e autonomo, ad ulteriore garanzia dell’efficacia della disciplina e di tutela del segnalante.
  1. QUALI SONO GLI STEP OBBLIGATORI PER L’ADEGUAMENTO ?
  • definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative;
  • affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;
  • calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;
  • definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;
  • implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante;
  • implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  • regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
  • predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing, che consentano di gestire, in modo conforme, anche segnalazioni pervenute mediante canali distinti da quello scritto e informatizzato (linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontri diretti);
  • assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo.
  1. COME VANNO GESTITE LE SEGNALAZIONI ?
  • fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l’organizzazione.
  • se l’organizzazione pubblica o privata è dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito;
  • comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante “avviso di ricevimento” da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  • assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, sia affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo (quali i soggetti segnalati e i c.d. “facilitatori”), ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  1. QUALI SONO I TEMPI PER L’ADEGUAMENTO ?
  • Le disposizioni del decreto legislativo 24/23 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, con eccezione dei soggetti del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna, ai sensi del nuovo decreto, avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
  1. QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA’ ?
  • Il nuovo decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei casi in cui accerti che

– non sono stati istituiti canali di segnalazione

– non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle              segnalazioni,

  • l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto,
  • non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute,
  • sono state commesse ritorsioni,
  • la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza.