In data 5 maggio 2023 è entrato in vigore il D.L. n. 48 che ha integrato in maniera significativa alcuni articoli del Dlgs 81/08.
1. Alcune novità riguardano le disposizioni concernenti il «medico competente» e «la sorveglianza sanitaria».
In particolare:
Art. 18
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28.
L’integrazione della norma estende l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo alle sole fattispecie indicate nel Testo Unico, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità (esempio il lavoro all’estero, lavoro in particolari condizioni climatiche, posture incongrue .. ).L’ampliamento dell’ambito di applicazione della sorveglianza sanitaria ai rischi c.d. non normati è una esigenza sorta dal cambiamento delle modalità di lavoro negli ultimi anni e queste modalità sono talmente diverse che la Legge, fermi restando i rischi normati, ha preferito non allungarne il catalogo, ma introdurre il criterio secondo cui la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in relazione a tutti i rischi che il DVR accerta come presenti sul luogo di lavoro e per i quali la tutela dei lavoratori esposti suggerisca o imponga l’esigenza di una sorveglianza sanitaria.
Art. 25
il medico competente in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
Con questa novità, la visita medica di idoneità iniziale potrà essere considerata valida se fatta anche tenendo conto della precedente cartella sanitaria che quindi il lavoratore dovrà farsi necessariamente consegnare dal datore di lavoro a chiusura del rapporto contrattuale. Questa modifica serve non solo per conoscere meglio il quadro clinico del lavoratore e quindi esprimere un giudizio che sia “in continuità con il passato” ma può essere utile per evitare duplicazione di esami. Il precedente medico competente è obbligato a consegnare la cartella sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e, se la cartella non viene richiesta, il datore di lavoro è obbligato a tenerla in archivio per 10 anni (art. 25 lett. d) e). Nell’impossibilità di acquisire la cartella sanitaria dal precedente datore di lavoro, il lavoratore per averla potrà rivolgersi all’asl territorialmente competente. Se il medico competente non riesce in alcun modo a venire in possesso della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, formulerà il giudizio di idoneità sulla base delle informazioni disponibili ma il suggerimento è quello di annotare tale evenienza nella cartella del lavoratore.
Art. 25 n-bis) in caso di impedimento per gravi o motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti dell’art. 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
La novità rilevante in relazione a questo comma è che, contrariamente all’indirizzo interpretativo espresso nell’interpello del 23.2.2006, il sostituto del medico competente viene indicato (ed incaricato in supplenza) dallo stesso medico impossibilitato a svolgere la mansione e non dal datore di lavoro.
Per quanto concerne le gravi e motivate ragioni per cui può essere nominato un sostituto, non vi è indicazione interpretativa quindi sono rimesse alla valutazione dello stesso medico competente e non sono sindacabili dal datore di lavoro. Il medico competente può essere impedito a svolgere i suoi compiti non solo temporaneamente ma anche tempestivamente.
Per le modifiche sopra riportate non sono state previste sanzioni neppure a livello amministrativo
2. Altre novità riguardano il Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”
In particolare:
Art. 71 – obblighi del datore di lavoro:
Comma 12 «i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente».L’art. 71 prescrive al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza. In base a questo intervento normativo, il datore di lavoro in caso di prima verifica il datore di lavoro si avvale in prima istanza dell’Inail e in seconda istanza, trascorsi 45 giorni dalla richiesta di soggetti pubblici o privati abilitati. Per le verifiche periodiche il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.
Art. 72 – obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso
Comma 2 «chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione della attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo…».Il Legislatore rafforza quindi le misure di prevenzione nell’uso di attrezzature di lavoro senza operatore responsabilizzando ulteriormente gli obblighi di chi noleggia o concede in uso.Per adempiere a questo intervento normativo occorrerà proceduralizzare la consegna delle attrezzature precisando i nuovi requisiti di Legge.
Art. 73 -informazione, formazione, addestramento
Comma 4-bis «il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71, comma 7,provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro»
Con questa modifica normativa, l’obbligo di formazione e addestramento in caso di utilizzo di attrezzature particolari è esteso anche al datore di lavoro che ne faccia uso.
Il decreto in oggetto deve essere convertito in legge entro il 5 luglio 2023 e in sede di conversione potrebbe subire modifiche.