Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Novembre 2021 è stato pubblicato il  D.lgs 8 novembre 2021, n. 195 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale” che modifica le fattispecie incriminatrici dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.).

Il Decreto entrerà in vigore il 15 Dicembre 2021.

La novità di maggior rilievo riguarda l’ampliamento dei reati presupposto di tali delitti.

Ricordiamo che, ad oggi, reati presupposto, alla cui commissione consegue la configurabilità dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) sono i soli delitti, con esclusione, quindi, di tutte le contravvenzioni;  analogamente,  reati presupposto dei delitti di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.) ad oggi sono i soli delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle contravvenzioni.

Con la modifica introdotta dal D.lgs. 195/2021 divengono, invece, reati presupposto di tutti i citati delitti (anche) le contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, mentre, con riferimento ai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), divengono reati presupposto, come già previsto per i delitti di cui agli artt. 648 e 648 ter c.p., anche i delitti colposi.

In definitiva, a partire dal 15 dicembre 2021 il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte integranti i delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p. (o il denaro e o le cose nel caso del delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.) potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato (delitto o contravvenzione).

La modifica introdotta dal D.lgs 195/2021 ha evidenti ricadute anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti; ricordiamo, infatti, che l’art. 25 octies D.lgs 231/2011 prevede la punibilità dell’ente in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.