Il medico competente viene definito dall’art. 2. comma 1 lett. h) del Dlgs 81/08 come “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” e rappresenta da sempre il principale consulente del datore di lavoro, insieme al servizio di prevenzione e protezione, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori.

Nel particolare contesto dovuto al contagio da Covid-19 il medico competente assume un ruolo ancora più essenziale nel momento in cui è necessario calare nelle specifiche realtà produttive le indicazioni di carattere generale prescritte dal Governo. Di seguito stiliamo un elenco che declina il corretto approccio al problema da parte del MC, tenendo sempre presente che ricade sul medico competente un generale obbligo di <<collaborazione col datore di lavoro che, come ribadito dalla Cassazione, non presuppone necessariamente una sollecitazione da parte del datore di lavoro, ma comprende anche un’attività propositiva e di informazione da svolgere con riferimento al proprio ambito professionale (Sez. 3, n. 1856 del 11/12/2012, dep. 2013, Favilli, Rv. 254268)>>.

  1. Documento di valutazione dei rischi: il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e con il servizio prevenzione e protezione all’aggiornamento della valutazione dei rischi e quindi del relativo documento con riferimento al rischio di contagio da Covid-19.
  2. Procedure/istruzioni operative: la collaborazione del medico competente è fondamentale per definire eventuali specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.
  3. Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro: premesso che se il periodo in cui il lavoratore è stato assente dal lavoro supera i 60 giorni continuativi il medico deve sempre effettuare la visita per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione, l’ingresso in azienda di lavoratori affetti da Covid-19 è autorizzato solo previo certificato di guarigione rilasciato dal medico di base.
  4. Formazione e informazione dei lavoratori: il medico competente può avere una importanza strategica nell’attività di informazione ai lavoratori su quanto sta accadendo e sui comportamenti da adottare. Può avere anche un ruolo chiave nell’attività di formazione soprattutto con riferimento ai DPI e al loro corretto utilizzo per una protezione integrale (come indossare/ togliere la mascherinai, i guanti etc..).
  5. Sorveglianza sanitaria: non è stabilita obbligatoriamente una sorveglianza sanitaria aggiuntiva in relazione al rischio di contagio da Covid-19 e dipenderà dalla valutazione del rischio di ciascuna azienda. Quanto invece alla sorveglianza sanitaria già programmata il Protocollo di regolamentazione delle misure delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra Governo e Parti Sociali  chiarisce che è illecita la sospensione dell’attività di sorveglianza sanitaria trattandosi di  misura di prevenzione del contagio. Secondo il protocollo quindi devono continuare le visite periodiche perché rappresentano una tutela aggiuntiva per il lavoratore.