In tempi di Covid-19 la raccolta dei rifiuti e la loro gestione è penalizzata da problemi logistici, di carenza del personale, e dalla complessità in generale di organizzare raccolta, trasporto, smaltimento secondo i rigorosi dettami del Dlgs 152/06. Per questo il Ministero dell’Ambiente ha emanato la Circolare “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”, che  insieme all’art. Art. 113 <<Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti>> del Decreto 17 marzo 2020 n. 18 dovrebbe mitigare le attuali difficoltà.

Alcuni punti interessanti per le aziende.

  1. Deposito temporaneo

Come noto,  il deposito temporaneo è soggetto, tra il resto, al rispetto di limiti quantitativi e temporali abbastanza stringenti che però, in base alla Circolare citata potrebbero essere ampliati. Leggiamo infatti che ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi”.

  1. Autorizzazioni allo stoccaggio

Si ritiene possibile che “le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 prefigurino la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, al fine di aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis. Analogamente si ritiene possibile disporre in relazione ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005”.