L’ 1 e il 2 Settembre 2021 sono stati emanati in successione due Decreti Ministeriali:
Il primo pubblicato in GU n. 230 del 25.09.2021, il secondo su GU n.237 del 04.10.2021 – che sostituiranno il D.M. 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro , e daranno – finalmente – attuazione all’art. 46 c.3 del D.lgs 81/08.
Entrambi i decreti entreranno in vigore 12 mesi dopo la rispettiva pubblicazione.
Decreto 1 Settembre:
Riguarda i Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Il decreto consta di pochi articoli e di due allegati tecnici che descrivono nel dettaglio le caratteristiche dei controlli dovuti, i requisiti dei manutentori che dovranno essere qualificati secondo un percorso di formazione preciso che si conclude con un attestato rilasciato dai VVFF.
Segnaliamo che per espressa previsione della norma l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità degli impianti e delle attrezzature e che oltre agli obblighi di controlli periodici e di manutenzione da programmarsi a cura del Datore di Lavoro e di cui dovrà essere tenuta traccia documentale.
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, la norma prevede che le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Decreto 2 Settembre:
Riguarda i Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
L’obbligo di predisporre il piano di emergenza sorge (in capo al Datore di Lavoro) nei luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori; indipendentemente dal numero dei lavoratori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone; infine nei luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
In tutti gli altri casi, il Datore di Lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Il Decreto disciplina nel dettaglio l’attività di formazione degli addetti al servizio anti incendio e dei docenti.