Il 30 giugno 2022, le parti sociali ed i Ministeri del lavoro, della salute e dello Sviluppo economico, con l’Inail, hanno sottoscritto il nuovo Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e sostituisce il precedente del 6 aprile 2021.

Con la cessazione dello stato di emergenza, in assenza di una disposizione vincolante di legge  il Protocollo, anche nella sua versione attuale, mantiene la caratteristica della volontarietà. Tuttavia, visto il permanere della situazione di contagio diffuso e considerata la norma che tutela il datore di lavoro in caso di adozione del protocollo contenuta nell’art. 29bis introdotto dalla L. n. 40/2020, il 4 maggio 2022 le parti sociali hanno convenuto sulla raccomandazione di continuare ad applicare, in via volontaria, il Protocollo. il documento di sintesi rilasciato da Confindustria permette di avere un quadro immediato delle modifiche intervenute, tra cui segnaliamo le principali.

È stato confermato il punto essenziale del Protocollo secondo il quale “il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Si tratta di una conferma importante, in via generale ed ai fini della impropria qualificazione del Covid come infortunio sul lavoro, ormai assodata dopo l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale.

Il Protocollo fa esclusivamente riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, che sono DPI ai fini del Dlgs 81/2008. Ne consegue che la mascherina chirurgica, ai fini del Protocollo e delle sue conseguenze in termini di tutela del datore di lavoro, non costituisce più un rimedio efficace e non viene più neppure presa in considerazione.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
Nonostante sia da sempre facoltativa, è stato ritenuto opportuno confermare la disposizione secondo cui il datore di lavoro può misurare la temperatura corporea ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, con le relative garanzia in materia di privacy, misura opportuna ritenuto il venir meno dell’obbligo di verifica del green pass,

Rientro al lavoro dopo il contagio (quindi dopo la fine dell’isolamento, e non dopo la quarantena, che non presuppone il contagio).
Sono state riprese in toto le prescrizioni contenute nell’art. 4 del decreto legge 4/22 e nella circolare n. 19680/2022 del Ministero della salute, isolamento di 7-10 o 21 giorni a seconda dei casi come previsto e  tampone molecolare.

Gestione degli appalti
Viene uniformato il comportamento dei lavoratori dell’impresa in appalto con quelli dipendenti del committente, in quanto tutti dovranno rispettare il protocollo dell’azienda committente.

Per pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria, nonché precauzioni igieniche personali sono state confermate le previsioni contenute nel precedente protocollo.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Ad eccezione di due settori, quella della sanità e quello dei trasporti (escluso quello aereo), l’uso della mascherina nei luoghi di lavoro non è più obbligatoria.  Tuttavia si ribadisce che seppur attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Si tratta di un passaggio importante, perché il riferimento è espressamente all’uso della mascherina. Ciò significa che investiti del dovere di tenere comportamenti responsabili sono gli stessi lavoratori. Da una parte, cioè, si afferma l’obbligo del datore di lavoro di rendere disponibili per tutti i lavoratori i presidi delle FFP, dall’altra vengono sollecitati ad usarle i lavoratori in prima persona in determinate situazioni.  Per inciso, i lavoratori sono ovviamente liberi di usarle anche a prescindere di situazioni particolarmente a rischio.
Dal venir meno delle disposizioni – sia di legge che di Protocollo – che impongono o raccomandano l’uso della mascherina, deriva anche il venir meno del fondamento giuridico, per il datore di lavoro, del diritto/dovere di imporla. Vi possono essere, tuttavia, delle ipotesi particolarmente critiche, nelle quali – nonostante il venir meno dell’obbligo – non si può lasciare spazio all’autodeterminazione del lavoratore ed il datore di lavoro deve poter recuperare la gestione della tutela precauzionale.
Il medico competente o il RSPP possono indicare, sul piano tecnico od organizzativo, uno specifico motivo per il quale, nei contesti lavorativi critici sopra indicati (ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori; ambienti aperti al pubblico; ambienti dove, comunque, non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative), l’uso della mascherina viene reputato necessario.
In sostanza, devono essere presenti fattori ulteriori a quelli già critici, che rendono necessaria l’adozione di un presidio che, già reputato importante, diviene imprescindibile.
In presenza di tale eventuale indicazione, il datore di lavoro può imporre l’uso della mascherina ai lavoratori interessati, che dovranno indossarla, attivando un obbligo di vigilanza sul datore di lavoro stesso.

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
La ripresa del contagio ha consigliato di mantenere inalterato lo schema relativo alla gestione degli spazi comuni.
Anzi, laddove il medico o il RSPP lo ritengano, proprio il contingentamento dei tempi di utilizzo di detti spazi potrebbe essere occasione di valutazione di particolare rischio di contagio, tale da giustificare l’indicazione di un uso obbligatorio delle mascherine, per il tempo di presenza negli spogliatoi

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi)
Tutto il precedente paragrafo del protocollo è stato soppresso col venir meno dei corrispondenti obblighi e divieti di legge.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Non ci sono state invece modifiche a questa parte del protocollo già in vigore. Rimane certamente una delle situazioni da valutare nei termini sopraddetti da parte del Medico Competente.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Come novità si segnala che  la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Gestione di una persona sintomatica in azienda
Non vi sono modifiche particolari, se non il riferimento alla più recente normativa in tema di isolamento (art. 4 DL 24/2022), il richiamo alla FFP2 invece che alla mascherina chirurgica e l’eliminazione del tema del tracciamento.