E’ stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».
La norma dichiarata incostituzionale prevedeva per il giudice la facoltà di sostituire le pene detentive non superiori a sei mesi con una pena pecuniaria, il cui totale si calcolava moltiplicando i giorni della pena da sostituire per un importo a carico dell’imputato non inferiore a 250 euro al giorno: “un coefficiente di conversione elevato che ha determinato, nella prassi dei Tribunali, una drastica compressione della sostituzione della pena pecuniaria, che è invece uno strumento prezioso per evitare che, per un reato di modesta gravità, si finisca in carcere, con effetti più criminogeni che risocializzanti” , come si legge nella nota rilasciata alla stampa dalla Corte.
Con la pronuncia si ritorna dunque ad una modulazione della pena pecuniaria sostituita che possa partire da 75 Euro al giorno fino ad un massimo, confermato, di 2.500 euro.