Ieri è entrato in vigore il D.lgs n.102 del 2020, contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (20G00120).
La norma apporta alcune modifiche alla parte V del TUA colmando alcune lacune e correggendo alcuni errori risultanti dalle modifche già introdotte con il D.lgs n.183 del 2017.
Certamente di rilievo la nuova formulazione dell’art. 271 del TUA riguardante le emissioni che contempla adesso anche il comma 7 bis, il quale introduce espressamente l’obbligo di limitare nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e di esercizio le emissioni di sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) nonchè quelle classificate come estremamete preoccupanti dal regolamento CE 1907/2006.
Esse inoltre, prosegue la norma, devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano.
in particolare, ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni devono inviare all’autorita’ competente una relazione con la quale si analizza la disponibilita’ di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita’ tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorita’ competente puo’ richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.