E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 68 del 22 marzo 2022 la legge numero 22 del 2022 recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Pur constando di soli 7 articoli la legge interviene in maniera molto profonda a riformare la disciplina a tutela dei beni culturali, sia introducendo diverse nuove norme incriminatrici nel Codice penale, con possibilità di ricorrere alla “confisca allargata”, sia prevedendo per molte ipotesi di reato la correlata responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs 231/2001.
Prima di scorrere le nuove disposizioni del Codice penale, ricordiamo utilmente il perimetro di tutela dei reati introdotti che avrà ad oggetto – secondo la definizione di patrimonio culturale del d.lgs 42/2004 – tutte le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle Regioni, a qualunque ente o istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro -compresi gli enti ecclesiastici riconosciuti-, o appartenenti ai privati e ne sia stato dichiarato l’interesse culturale a norma di legge.
Inoltre, e da tenere in attentissima considerazione, sempre a norma del d.lgs 42/2004, rientrano nel patrimonio culturale anche tutti i beni paesaggistici, quindi, o quei beni dichiarati di interesse paesaggistico/pubblico, o ritenuti tali di diritto, come ad esempio tutti i territori costieri. Precisazione non di poco conto poiché, se è vero che la maggior parte delle norme introdotte nel Codice penale riguarda i beni culturali in senso stretto e quindi anche in ottica della responsabilità degli enti, una ristretta platea di società, lo stesso non può dirsi per il nuovo reato di cui all’art. 518-duodecies che riguarda espressamente anche i beni paesaggistici e punisce, seppur a titolo esclusivamente doloso, anche il mero loro deterioramento.
Il Codice penale nella parte in cui si arricchisce, all’interno del Libro II, del nuovo Titolo, il VII bis, denominato “Dei delitti contro il patrimonio culturale ” comprende 17 articoli, dall’art. 518-bis C.p. all’art. 518-undevicies C.p.
Art. 518-bis (Furto di beni culturali).
Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali).
Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali).
Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto).
Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali).
Art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali).
Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).
Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).
Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali).
Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).
Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).
Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).
Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte).
Art. 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità), rispetto alla previsione di cui all’art. 518 quaterdecies
Art. 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti); riguarda tutte le previsioni introdotte.
Art. 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti).
Art. 518-duodevicies (Confisca).
Art. 518-undevicies (Fatto commesso all’estero).
Il d.lgs 231/2001, dal canto suo, nella sua versione aggiornata contempla ora due nuovi articoli, il 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e il 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione/saccheggio di beni culturali e paesaggistici) per una disciplina della responsabilità agli enti qui sintetizzata:
Art. 518-bis – sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote
Art. 518-ter – sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
Art. 518-quater – sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
Art. 518-sexsies – sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.
Art. 518-octies – sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
Art. 518-novies – sanzione pecuniaria da 100 a 900 quote.
Art. 518-decies – sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
Art. 518-undecies – sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
Art. 518-duodecies – sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
Art. 518-terdecies – sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.
Art. 518-quaterdecies – sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
Per tutti gli illeciti elencati sono anche previste le sanzioni interdittive fino a 2 anni. In particolare però, per gli illeciti di cui all’art. 518-sexies e 528-terdecies è prevista tassativamente, fra tutte, la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio della attività, solo, però, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione degli illeciti.