Il decreto legge 16 luglio 2020, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, suppl. ord. n. 24 in vigore dal 17 luglio 2020.
All’art. 23, il decreto interviene sul reato di abuso d’ufficio: il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è punito, qualora ottenga vantaggio patrimoniale a sé o ad altri ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto, qualora agisca non più in violazione di norme di legge o di regolamento ma in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.
La nuova formulazione è importante anche alla luce dei prossimi interventi sul Dlgs 231 ed infatti:
Il prossimo recepimento della Direttiva P.I.F. (2017/1371), sulla base della legge di delegazione europea 2018, porterà all’integrazione dell’art 25 d.lg. 231/2001 con tre nuovi delitti:
- peculato (art 314 comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri;
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art 316 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o
- del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.