Diamo volentieri visibilità alla recentissima Sentenza Cass. Pen. Sez. IV n.10334 del 24.03.2022 in cui la Corte era chiamata a valutare il ricorso contro la Sentenza di condanna in primo e secondo grado di un datore di lavoro imputato di lesioni colpose per l’infortunio occorso ad un lavoratore dipendente feritosi durante l’ operazione di esbosco di piante.
La parte della motivazione che qui interessa, è quella in cui la Corte nell’annullare la condanna censura “anche l’ulteriore passaggio logico della sentenza impugnata circa la condotta asseritamente omissiva dell’imputato” consistente nella omessa vigilanza sul comportamento tenuto dal lavoratore che avrebbe proceduto alla rimozione dei tronchi disattendendo le disposizioni impartite dal Ddl. Al proposito merita di essere riportato il passaggio in cui la Corte dando senz’altro prova di lucida razionalità afferma che “una volta impartite le corrette istruzioni a un lavoratore provvisto della necessaria esperienza, ben poteva l’imputato confidare sul rispetto di dette istruzioni allontanandosi temporaneamente, non potendosi trascurare il profilo dell’esigibilità, in capo al datore di lavoro, di un dovere di sorveglianza che si spinga a un controllo costante e ininterrotto del rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza da parte dei lavoratori: esigibilità che invece, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice, non si estende all’obbligo di monitoraggio “momento per momento” delle lavorazioni e dell’ottemperanza alle prescrizioni antinfortunistiche da parte dei lavoratori e degli altri soggetti obbligati (cfr., con riferimento all’inesigibilità di una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumentario di sicurezza da parte del titolare della posizione di garanzia, Sez. 4, n. 10712 del 14/02/2012, Mastropietro, non massimata).