Con una recente sentenza pronunciata nei confronti di una società del settore alimentare indagata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-bis1 del D.L.vo 231 del 2001 in relazione al delitto di cui all’art. 515 c.p., il Tribunale di Modena ha ritenuto applicabile l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova anche nei confronti degli enti.
Tale istituto – introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 67 del 2014 mediante l’inserimento di una apposita disciplina sia nel codice penale (art. 168-bis e ss) sia nel codice di procedura penale (art. 464-bis e ss) – consiste in una forma di probation giudiziale che consente di definire il processo con una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato in seguito all’esito positivo di un periodo di messa alla prova; in particolare, durante tale periodo, il processo penale rimane sospeso e l’imputato viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterno (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede: i) la prestazione di condotte riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; ii) il risarcimento del danno cagionato; iii) l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività.
Superando una precedente sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto inapplicabile tale istituto nell’ambito del processo a carico degli enti, stante l’assenza di una normativa di raccordo che consentisse di adeguare la normativa prevista per le persone fisiche alle persone giuridiche, il Tribunale di Modena ha, invece, accolto la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova avanzata dall’ente e, verificato il buon esito della stessa, ha poi dichiarato l’estinzione del reato prosciogliendo l’ente.
In particolare, il programma di trattamento ritenuto idoneo ad estinguere l’illecito amministrativo contestato all’ente era così articolato: i) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; ii) risarcimento di tutti gli eventuali danni cagionati; iii) revisione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione della Società attraverso il potenziamento delle procedure di controllo relative all’area aziendale in cui era stato commesso il reato; iv) svolgimento di un’attività di volontariato consistente nella donazione ad un ente religioso di una parte della propria produzione.
Con questa prima pronuncia, che accoglie le ripetute istanze della dottrina secondo cui il meccanismo della probation si pone in perfetta sintonia con lo spirito a forte inclinazione preventiva delineato dal D.L.vo 231 del 2001, si apre, pertanto, la strada all’estensione della messa alla prova anche nei confronti degli enti.
Con riferimento alle condizioni soggettive di accesso al rito, stando a quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Modena che anche su tale aspetto si pone in perfetta sintonia con quanto più volte affermato dalla dottrina, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova potrà essere avanzata solo da enti dotati di un Modello di Organizzazione e Gestione adottato prima della commissione dell’illecito che sia stato però ritenuto inidoneo; l’accesso alla probation sarà, invece, precluso agli enti privi di un Modello preesistente al fatto ed a cui nel caso di successiva adozione, potrà essere riconosciuta la sola attenuante del c.d. ravvedimento attivo.
Facendo poi riferimento a quanto previsto dall’art. 168-bis c.p., la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova potrà essere presentata solo in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale.
Se tra i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 rileva il solo delitto di ricettazione (art. 648 c.p. cui corrisponde l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-octies del D.L.vo 231/2001), i reati presupposto per cui è prevista la sola pena pecuniaria o una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni sono molteplici; ne consegue che molteplici sono anche gli illeciti amministrativi che è possibile estinguere mediante l’accesso alla probation.
A mero titolo di esempio, si segnalano gli illeciti amministrativi previsti dalle seguenti norme: art. 24 in relazione ai delitti malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e frode informativa (art. 640-ter c.p.); art. 24-bis, comma 1, in relazione a tutti i delitti informatici ivi richiamati ad eccezione delle fattispecie di installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p); art. 25 in relazione alle fattispecie di delitto di peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); art. 25-bis1 in relazione a tutti i delitti contro l’industria e il commercio ivi richiamati ad eccezione delle fattispecie di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) e di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); art. 25-ter in relazione a diversi reati societari tra cui si segnalano, sempre a titolo di esempio, le fattispecie di impedito controllo (art. 2625 c.c.), di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) nonché le fattispecie di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); art. 25-septies in relazione al reato di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.); art. 25-novies in relazione a tutti i delitti in materia di violazione del diritto d’autore ivi richiamati; art. 25-undecies in relazione a molteplici ipotesi di reati ambientali tra cui, ad esempio, tutti i reati previsti e puniti dal D.L.vo 152/06.
In relazione a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati, l’ente già dotato di un Modello che sia stato ritenuto inidoneo potrà, pertanto, presentare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova già nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p.) o, al più tardi, fino a che non siano formulate le conclusioni dell’udienza preliminare; nei casi di citazione diretta a giudizio per cui non è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, la richiesta di accesso alla probation deve essere, invece, presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464-bis c.p.p.).
Con riferimento, infine, al programma di trattamento cui dovrà sottoporsi l’ente, in linea con quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Modena, non si ravvisa alcuna sostanziale differenza rispetto a quanto generalmente previsto per le persone fisiche. In particolare, oltre alle condotte riparatorie già individuate dall’articolo 17 del Decreto 231, l’ente dovrà anche svolgere un lavoro di pubblica utilità che, in ragione della sua peculiare natura, potrà consistere nel finanziamento di iniziative in favore della collettività promosse da Stato, Regioni, Province, Comuni e Aziende Sanitarie o da enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.