E’ stata pubblicato sulla GU di di ieri 7 marzo il d.lgs 19/2023 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere le cui disposizioni avranno effetto a partire dal 3 luglio 2023.
Due sono gli articoli che più interessano.
L’art. 54 che punisce penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.
L’art. 55 che a sua volta modifica l’art. l’articolo 25-ter, comma 1 del d.lgs 2321/2001 e stabilisce che in caso di commissione del delitto delitto di cui all’art. 54 di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, l’ente è punito con la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
Il certificato preliminare che ricordiamo deve avere il contenuto di cui all’art. 11 del d.lgs 108/2008 costituisce l’attestazione da parte del notaio del rispetto degli adempimenti formali e sostanziali necessari a dar corso alla fusione. Si tratta dunque di un documento rilevante, che la procedura di fusione prevede venga poi sottoposto a verifica da parte dell’autorità pubblica del Paese di costituzione della società risultante dalla fusione.