Sulla Gazzetta Ufficiale del 29.11.2021 è stato pubblicato il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” che introduce nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai seguenti reati:
Art. 493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” Tale articolo, a seguito di alcune modifiche introdotte dallo stesso D.lgs. 184/2021, punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti nonché chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
Art. 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tale articolo, introdotto nel Codice Penale dallo stesso D.lgs.184/2021, punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo
Art. 640-ter c.p. “Frode informatica” nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.Il D.L.vo 184/2021 entrerà in vigore il 14.12.2021. Ricordiamo che la frode informatica – delitto che punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno – è già reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 231/2001, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea; con l’entrata in vigore del D.L.vo 184/2021 il delitto di frode informativa diviene, pertanto, reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ogni qual volta il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
Il D.lgs. 184/2021 entrerà in vigore il 14.12.2021.