Com’era ampiamente prevedibile, prima il Tribunale di Siena, con due ordinanze del 21 maggio 2020, e poi il Tribunale di Spoleto, con due ordinanze del 27 maggio 2020, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge. n. 27/2020, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione per i reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020.
In particolare il Tribunale di Siena dubita, riteniamo correttamente, della conformità a Costituzione di una simile norma che, prolungandone la durata di sessantatré giorni, modifica in senso sfavorevole all’imputato il regime della prescrizione di un reato commesso prima della sua entrata in vigore tenuto conto che, come ricorda giustamente il Tribunale di Spoleto, le norme costituzionali sanciscono a chiare lettere il principio di irretroattività delle norme penali nel cui alveo rientra anche l’istituto della prescrizione e tale affermazione è assolutamente pacifica in seno alla giurisprudenza costituzionale