La Terza Sezione della Corte di Cassazione, all’udienza del 2 luglio 2020, ha espresso il proprio orientamento sulla legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020, approvato durante il “lock down”, che aveva previsto, con efficacia retroattiva, la sospensione del corso della prescrizione del reato dal 9 Marzo al 11 Maggio.
Al momento, e fino al del deposito delle motivazioni della Sentenza, che non prevediamo avverrà a breve, possiamo solo prendere atto del contenuto dell”’informazione provvisoria” pubblicata dalla Corte, in cui si legge che “la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 83 comma 4 del d.l. 18 marzo 2020, n. 18… non viola il principio di irretroattività delle legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile”.
Il dibattito sulla legittimità costituzionale della norma è aperto ed è destinato a dominare la scena fino alla definitiva pronuncia della Corte Costituzionale.
Noi siamo fortemente convinti, come la maggior parte di coloro che partecipano alla discussione, che Il principio di irretroattività sancito dall’ art. 25, co. 2 della Costituzione sia un principio “assolutamente inderogabile” (e così è anche per la Corte cost. n. 394/2006) e quindi, appunto, non suscettibile di eccezioni, nemmeno transitorie, nè di bilanciamento con altri diritti fondamentali.
Il fatto che la norma che ha sospeso il decorso della prescrizione sia stata approvata per far fronte alla emergenza sanitaria, quindi per uno scopo se non lo lodevole, quantomeno condivisibile, non deve distogliere l’attenzione dai rischi insiti nell’aprire la strada a limitazioni del principio di irretroattività della norma penale. Tali rischi sono, intuitivamente, talmente gravi che lo stesso art. 7 Cedu, annovera il principio di irretroattività fra i diritti che non ammettono deroghe nemmeno in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione
Sorprende davvero che la Suprema Corte si sia sostanzialmente espressa sulla legittimità costituzionale della norma che ha sospeso la presrizione sostituendosi alla Corte Costituzionale, peraltro già investita della questione, e lo abbia fatto in modo, ci sia consentito, così improvvido, almeno a leggere l”‘informazione provvisoria. La Corte infatti non sembrerebbe neppure essersi allineata a quella parte di dottrina minoritaria che pur sostenendo la legittimità della norma che a Marzo ha sospeso la prescrizine, al contempo è ben attenta a salvaguardare l’assoluta intangibilità del prinicipio di irreotrattività della norma penale.