E’ stata pubblicata la Sentenza della Corte a Sezioni Unite che si doveva pronunciare sulla questione «se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare, precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio assolutorio».
La Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui: «la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante; tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contradditorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.»
Il principio è in teoria certamente e pienamente condivisibile. Viene tuttavia da domandarsi, all’atto pratico, quali potrebbero essere gli “ulteriori” elementi idonei a giustificare il capovolgimento dell’esito di un processo tali da mutare – serenamente – una assoluzione in una condanna, se non elementi completamente nuovi e mai emersi nel corso del primo giudizio. In questo senso la Corte avrebbe potuto e dovuto essere più chiara. Invece, l’avverbio “eventualmente” riferito alla possibilità del Giudice di acquisire nuove prove, lascia purtroppo intendere che l’iniziale assoluzione possa essere sovvertita anche solo con la rivalutazione delle prove già in atti. Il ché porta a due alternative: o la prova divenuta irripetibile che aveva determinato l’assoluzione non era davvero decisiva o la sentenza viene riformata e pronunciata la condanna sulla base di elementi non decisivi. In presenza di tali gravissimi rischi, ci chiediamo se per principio non era più garantista riaffermare il diritto ad essere condannati al di là di ogni ragionevole dubbio ed a questo principio far soccombere quello, invece affermato, di legittimare una pronuncia di condanna pur a fronte di una prima assoluzione e della sopravvenuta impossibilità ad escutere nuovamente il testimone decisivo.