E’ di ieri la Circolare 1/2022 dell’Ispettorato del lavoro che fornisce i chiarimenti alla nuova formulazione dell’art. 37 del decreto 81/08, condivisi con il Ministero de lavoro.
La circolare conferma quanto noi avevamo già anticipato nel post News Sap 08/02/2022, che avevamo pubblicato essendoci resi conto che la farraginosità della norma stava mettendo in crisi molte imprese. In sintesi:

Datore di lavoro:
L’obbligo di formazione insorgerà solo dopo l’adozione dell’Accordo Stato – Regioni (scadenza 30 giugno 2022) che prevederà contenuti, durata e modalità della formazione.
Dirigenti e preposti:
Fino alla adozione del nuovo Accordo Stato – Regioni la formazione rimane assoggettata alla precedente disciplina Accordo 221 del 21 dicembre 2011. Pertanto l’obbligo della formazione in presenza e la cadenza almeno biennale, entreranno in vigore solo successivamente.
Addestramento:
Le norme introdotte sono immediatamente applicabili. Quindi: prova pratica obbligatoria per l’uso di corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche dpi; esercitazione applicata per le procedure; gli interventi devono essere tracciati in apposito registro informatico.
Pleonastica la precisazione che dovrà essere tracciata solo la attività di addestramento effettuata successivamente all’entrata in vigore dell’obbligo.