Ecco il testo del tanto agognato “scudo penale” introdotto con il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44:
«Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».
Contenti tutti, dunque. Rimarrà solo a noi, ed a tanti come noi, l’amarezza nel domandarci quanto il diritto possa essere oscenamente vituperato, se di più con la urticante espressione “scudo penale” , o con il testo di un decreto che nella sua completa ovvietà ed inutilità, per quanto è stato invocato, ci dà la triste rappresentazione della fiducia che oggi si ripone nella giustizia.
Il decreto non è un pesce d’aprile.