Col D. lgs 3 Settembre n.116, il legislatore è intervenuto in maniera massiccia sul testo del D. lgs 152/2006. Le modifiche entreranno in vigore il 26 Settembre 2020 o all’adozione dei diversi decreti attuativi ad opera dei ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico a cui le nuove norme spesso rimandano.
Nel complesso sommando gli articoli di nuova formulazione, quelli che sono stati modificati in alcune parti e quelli che sono stati sostituiti in toto, si contano più di 40 modiche, tutte alla parte IV del Decreto 152/2006 a cui si aggiungono 8 modifiche agli allegati della stessa parte IV e modifiche minori al DM 8 Aprile 2008 sulla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
1) Piu di 20 modifiche interessano le disposizioni generali sulla gestione dei rifiuti contenute nel Capo I del Titolo 1 della parte IV, In particolare:
Art .177 – Campo di applicazione e finalità. (Art. MODIFICATO)
Art. 178 – Principi (Art. MODIFICATO)
Art.178 bis – Responsabilità estesa del produttore. (Art. NUOVO INSERITO)
Art. 178 – ter Requisiti della responsabilità estesa del produttore. (Art. NUOVO INSERITO)
Art. 179 – Criteri di priorita’ nella gestione dei rifiuti. (Art. MODIFICATO)
Art. 180 – Prevenzione della produzione di rifiuti. (Art. SOSTITUITO)
Art. 181 – Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. (Art. SOSTITUITO)
Art. 182 ter – Rifiuti organici. (Art. SOSTITUITO)
Art. 183 – Definizioni. (Art. MODIFICATO)
Art. 184 – Classificazione. (Art. MODIFICATO)
Art. 184 bis – Sottoprodotto. (Art. MODIFICATO)
Art. 184 ter – Cessazione della qualifica di rifiuto. (Art. MODIFICATO)
Art. 185 – Esclusioni dall’ambito di applicazione. (Art. MODIFICATO)
Art. 185 bis – Deposito temporaneo prima della raccolta. (Art. MODIFICATO)
Art. 188 – Responsabilita’ della gestione dei rifiuti. (Art. SOSTITUITO)
Art. 188 bis – Sistema di tracciabilita’ dei rifiuti. (Art. SOSTITUITO)
Art. 189 – Catasto dei rifiuti. (Art. SOSTITUITO)
Art. 190 – Registro cronologico di carico e scarico. (Art. SOSTITUITO)
Art. 193 – Trasporto dei rifiuti. (Art. SOSTITUITO)
Art. 193 bis – Trasporto intermodale. (Art. SOSTITUITO)
Art. 194 – Spedizioni transfrontaliere. (Art. MODIFICATO)
Art. 194 bis – Procedure semplificate per recupero contributi SISTRI. (Art. SOSTITUITO)
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2) Queste le modifiche al Capo II Competenze del Titolo I della parte IV Gestione dei rifiuti::
Art. 195 – Competenze dello stato. (Art. MODIFICATO)
Art. 198 – Competenze dei comuni. (Art. MODIFICATO)
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3) Al Capo III sempre del Titolo I della Parte IV , Servizio di gestione integrata dei rifiuti sono state invece modificate le seguenti norme:
Art. 198 bis – Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. (Art. NUOVO INSERITO)
Art. 199 – Piani regionali. (Art. NUOVO INSERITO)
Art. 205 – Misure per incrementare la raccolta differenziata. (Art. MODIFICATO)
Art. 205 bis – Regole per il calcolo degli obiettivi. (Art. NUOVO INSERITO)
Art. 212 -Albo nazionale gestori ambientali. (Art. MODIFICATO)
Art. 214 ter – Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata. (Art. NUOVO INSERITO)
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4) Le modifiche introdotte al Titolo II della Parte IV , Gestione degli imballaggi riguardano:
Art. 217 – Ambito di applicazione e finalita’. (Art. MODIFICATO)
Art. 218 -Definizioni. (Art. MODIFICATO)
Art. 219 – Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio. (Art. MODIFICATO)
Art. 219 bis – Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi. (Art. SOSTITUITO)
Art. 220 – Obiettivi di recupero e di riciclaggio. (Art. MODIFICATO)
Art. 221 – Obblighi dei produttori e degli utilizzatori. (Art. MODIFICATO)
Art. 221 bis – Sistemi autonomi. (Art. NUOVO INSERITO)
Art. 222 – Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione. (Art. MODIFICATO)
Art. 224 – Consorzio nazionale imballaggi. (Art. MODIFICATO)
Art. 227 – Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto. (Art. SOSTITUITO)
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5) Modificato infine anche il Capo I Sistema sanzionatorio del Titolo IV, sempre della parte IV:
L’art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari è stato interamente SOSTITUITO.
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6) Infine per quanto riguarda gli interventi sugli allegati della parte IV
L’allegato C) è stato modificato
L’allegato D) interamente sostituito
L’allegato E) modificato
L’allegato F) interamente sostituito
L’allegato I) interamente sostituito
All’allegato L-bis, si aggiungono l’allegato L- ter, L -quater, L -quinquies
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Il d.lgs costituisce attuazione della direttiva europea 851/2018 con cui l’Unione è voluta re-intervenire sul tema della responsabilità estesa del produttore che rappresenta lo strumento principale attraverso cui l’ Europa intende realizzare una diffusa tutela dell’ambiente ab origine, riducendo la produzione di rifiuti e il rischio di inquinamento.
La direttiva 851/2018 fornisce una nuova definizione di EPR «regime di responsabilità estesa del produttore », che diventano “la serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.”
Gli articoli del Capo I del Titolo I della Parte quarta (cfr. punto 1 sopra) costituiscono dunque l’insieme di norme che in Italia disciplineranno l’EPR e che hanno determinato a cascata tutte le altre modifiche che abbiamo riportato.
A ben vedere, i (diversi) regimi di responsabilità estesa del produttore saranno istituiti e regolamentati in concreto con decreti ministeriali da adottarsi successivamente, di cui la legge prevede i requisiti generali minimi (cfr. art. 178 ter). Dai tempi di attuazione e dal contenuto delle norme dipenderà dunque la reale operatività dell’EPR al di là della formale entrata in vigore del decreto, ormai prossima, per cui i produttori (peraltro solo quelli già sottoposti ai regimi di responsabilità istituiti prima dell’entrata in vigore della legg) si dovranno conformare alle nuove disposizioni comunque entro il 5.01.2023.
Siamo cioè per ora di fronte ad un insieme di norme molto ampio che contengono per lo più enunciazioni di principio ed in cui si ritrovano trattati tanto la obsolescenza programmata dei prodotti, quanto il contenimento degli sprechi alimentari; la fase di idealizzazione del prodotto, cosi come la sua fine, i compiti dei produttori e quelli delle amministrazioni pubbliche, fino alle agevolazioni per promuovere la preparazione e il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio, o altre operazioni di recupero (cfr. art. 181).
E’ certo fin d’ora però che la EPR riguarderà qualsiasi persona fisica/giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, produttore del prodotto (art. 178 bis).
Naturalmente collegate essendone un di cui, sono le norme riformulate in materia di imballaggi (cfr. punto 4), che costituiscono una ingentissima fetta dei rifiuti da contenere per cui era logico aspettarsi molta attenzione da parte del legislatore. Segnaliamo l’obbligo per gli “operatori economici” di adottare misure volte ad assicurare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili (cfr. art. 219 bis) e di cooperare secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
Dobbiamo poi senz’altro rinviare ad una attenta lettura delle nuove definizioni introdotte dal decreto: quella di rifiuti (cfr. art. 183) e di deposito temporaneo (cfr. art. 185 bis), queste di immediata applicazione. Segnalando ad es. il comma 5 dell’art. 185 bis, per cui nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di cui ai punti D13, D14, D15, la responsabilita’ dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento.
Definitivamente stabilito il prossimo ingresso nell’ordinamento del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” in sostituzione del SISTRI, o meglio dei registri di scarico e carico. Anche in questo caso bisognerà attendere l’emanazione di un apposito decreto.
Infine, interamente sostituito per effetto delle novità introdotte, risulta anche l’art. 258 sulle sanzioni.